E’ ricorrente il caso dell’amministratore di condominio sollevato dall’incarico che, al momento della consegna della documentazione al proprio collega appena incaricato della gestione del suo ormai ex immobile, nega oppure omette di consegnare tutta la documentazione.
Tale condotta ha comportato negli anni un vero e proprio intasamento delle aule giudiziarie civili ma oggi avrà una rilevanza penale, così come è stato confermato dalla Corte di Cassazione.
Venendo al nostro caso di specie è accaduto che, l’amministratore (A) veniva sollevato dal proprio incarico e sostituito da altro professionista (B). Quest’ultimo chiede copia della documentazione ad (A) che però non la consegna. A questo punto scatta la querela per appropriazione indebita aggravata dall’abuso di relazioni d’ufficio.
E questo è il primo punto sul quale è stata chiamata ad esprimersi la Cassazione penale.
L’articolo 646 C.P. afferma che: “Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso…”. Dal dettato normativo s’evince come il legislatore abbia voluto inserire la fattispecie in esame nei delitti che offendono il patrimonio. Sono numerose le sentenze della Cassazione dove è stato più volte ribadito che l’oggetto del delitto di appropriazione indebita deve avere un valore economico.
Nel nostro caso di specie la difesa di (A) affermava che non v’è appropriazione indebita in quanto i documenti in possesso dell’assistito non avevano alcun valore economico, trattandosi di miseri fogli di carta.
Il Supremo Collegio, chiamato a dirimere la controversia, con la sentenza n. 29451 del 10 luglio 2014, ha affermato che: “A nulla vale in questi casi la mancanza di un effettivo profitto o la convinzione dell’illegittimità della revoca”.
L’amministratore (A), sosteneva di aver agito nella convinzione d’essere nel giusto e comunque da quel suo comportamento non ne era derivato alcun profitto.
Ciò, secondo la Cassazione, non bastava per annullare la condanna inflitta nell’impugnata sentenza della Corte d’appello, in quanto per la configurazione del delitto di cui all'art. 646 c.p. basta che l'ingiusto profitto sia potenziale, non essendo necessario che esso si realizzi effettivamente, il che emerge pacificamente dal rilievo che la norma richiede solo che il soggetto attivo agisca per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. In altre parole basta - per il dolo specifico che caratterizza la fattispecie - il mero intento di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, a prescindere dalla concreta sua realizzazione.
La mancata restituzione, quindi, è appropriazione indebita aggravata e pertanto qualora un amministratore di condominio non restituisca la documentazione del condominio commette una condotta di rilievo penale.
In questi casi cosa accade a colui che viene condannato?
Il Giudice ordina la restituzione dei documenti: non obbedire è un reato. Ed invero, laddove alla mancata restituzione dei documenti segua (insieme o in alternativa ad una denuncia per appropriazione indebita) un ricorso al Giudice Civile in via d'urgenza per ottenere un provvedimento che imponga all'ex amministratore di riconsegnare i documenti in suo possesso, la disubbidienza a tale provvedimento costituirà un reato autonomo che si aggiungerà (anche in termine di pena…) a quello già commesso di appropriazione indebita.
La Cassazione, infatti, ribadendo un orientamento costante e risalente sino al 1987 (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 2908 del 08/10/1987), ha ricordato come “rientrano tra i provvedimenti cautelari del giudice civile la cui dolosa inottemperanza dà luogo a responsabilità penale tutti i provvedimenti cautelari previsti nel libro IV del codice di procedura civile, e quindi non soltanto quelli tipici, ma anche quello atipico adottato ex art. 700 c.p.c. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 31192 del 16/07/2014).
Tutto ciò premesso è utile ricordare ai condomini che si ritengono frodati dall’amministratore appena sollevato dall’incarico, di fare pressione al nuovo amministratore affinché provveda adendo tutte le vie legali per il recupero della documentazione.
Avv. Marco Mariscoli