Con atto di compravendita CAIO acquistava una vettura di grossa cilindrata dalla concessionaria di auto gestita da TIZIO (che a sua volta l’aveva comprata dalla Società X), rilasciando prima un acconto sul prezzo e saldando l’importo residuo del prezzo al momento della consegna del veicolo.
Successivamente la società X proponeva denuncia-querela nei confronti di TIZIO per i reati di truffa e falsità in scrittura privata, in quanto, sebbene la vettura fosse stata consegnata e regolarmente a nome di questi immatricolata, il prezzo di acquisto non era mai stato effettivamente versato. Infatti, al momento del ritiro dell’auto, TIZIO aveva esibito a l venditore la copia dell’ordine di bonifico recante l’importo pattuito.
Nell’atto di denuncia-querela, peraltro, la Società X chiedeva il sequestro preventivo del veicolo sebbene oramai lo stesso fosse passato di proprietà a terza persona (come detto, CAIO).
Con ordinanza del 16-12-2014 il G.I.P. presso il Tribunale di Roma accoglieva la richiesta e disponeva il sequestro preventivo della vettura, considerando sussistente ilfumus commissi delicti sulla scorta degli elementi nella querela presentata dalla Società X, ritenendo la sussistenza del periculum tenuto conto che la proprietà dell’autovettura era già stata oggetto di una doppia cessione. Avverso tale provvedimento proponeva riesame il difensore di CAIO, proprietario del veicolo e terzo interessato chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato e la restituzione dell’auto al ricorrente.
Al riguardo, si deduceva che CAIO era terzo estraneo al reato e non aveva avuto alcun rapporto diretto con l’indagato TIZIO (peraltro a lui sconosciuta) ma solo con altri dipendenti della sua Concessionaria, risultando in buna fede avendo acquistato il veicolo da un concessionario e dietro il pagamento di un corrispettivo in “linea” con il valore del veicolo. Aggiungeva la difesa di CAIO che non v’è dubbio che il contratto di compravendita tra la Società X e TIZIO, ove venisse accertata la sussistenza del reato di truffa, sarebbe ex lege viziato da dolo (civilisticamente inteso) e quindi eventualmente annullabile ex art. 1439 c.c.. Tale ipotetica annullabilità non avrebbe alcun effetto sul diritto di proprietà acquisito in buona fede e a titolo oneroso dal Rimoldi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1445 c.c. .
Il ricorrente è pertanto il legittimo proprietario dell’autovettura sequestrata, avendola acquistata a domino. Peraltro, nell’ipotesi di veicolo validamente trasferito nella proprietà di un terzo in buona fede non è neanche astrattamente configurabile e comunque manca il pericolo di aggravamento o protrazione ad opera dell’indagato delle conseguenze del reato, derivante dalla libera disponibilità del bene oggetto del sequestro preventivo, sequestro che finisce invece col ledere i diritti dei terzi acquirenti in buona fede (in tal senso, Cass. 11 gennaio 2007, Ferri, in Riv. Pen. 2007, 892).
Il Tribunale, nel ritenere fondato il riesame annullando l’ordinanza impugnata e disponendo la restituzione del bene a favore del ricorrente, ha tracciato una via interpretativa dai contenuti interessanti e pienamente condivisibili in quanto posti a tutela dell’acquisto effettuato da terzi in (perfetta) buona fede. Il Collegio ha infatti stabilito che “il soggetto terzo è tenuto a provare la titolarità del diritto vantato, il cui titolo deve essere costituito da un atto avente data certa anteriore alla confisca o al sequestro,l’estraneità al reato, ovvero la mancanza di collegamento tra il diritto del terzo e l’altrui azione delittuosa.
Inoltre, nel caso in cui tale collegamento sussista, deve provare la buona fede intesa quale affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di apparenza che rende scusabile l’ignoranza o il difetto di diligenza (quest’ultima intesa come assenza di condizioni che rendano profilabile a suo carico un qualsivoglia addebito di negligenza da cui sia derivata la possibilità dell’uso illegittimo della cosa). In tal modo il terzo giunge a dimostrare l’inesistenza di quelle relazioni di collegamento con l’indagato e la effettività della relazione giuridica con il bene”.
Nel caso di specie, proprio il luogo (diverso da quello di commissione della truffa), il tempo (prima dell’emissione del sequestro disposto dal G.I.P.) e le modalità dell’acquisto (presso una concessionaria) dell’autovettura da parte di CAIO, hanno consentito al Tribunale di escludere qualsiasi collegamento tra l’indagato e il ricorrente.
Avv. Marco Cesaretti