Quando si procede alla separazione propedeutica al divorzio, nascono o meglio permangono moltissimi obblighi verso l’altro coniuge e nei confronti della prole.
A tutela dei familiari il nostro Ordinamento Giuridico prevedeva l’Art. 570 c.p. “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.
L’inadempimento all’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento, in caso separazione o divorzio, può configurare altresì l’estremo di un reato vale a dire l’inottemperanza ad una statuizione giudiziale.
Per quanto concerne invece il reato di cui all’art. 570 e seguenti, esso non si configura, in presenza di una semplice omissione di pagamento dell’assegno stabilito dal giudice, ma quando l’omissione è intenzionalmente preordinata a privare materialmente il coniuge, o i figli creando in tal modo una condizione di disagio in relazione alle basilari esigenze della vita quotidiana.
Negli anni, tale tipo di violazione, la giurisprudenza prevalente ha ritenuto che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge beneficiario, o dei figli, integri di per sé, quindi in ogni caso, illecito penale, ma che al fine di applicare le conseguenze penali derivanti dall’omissione di pagamento del mezzo di sostentamento, è necessario che il giudice, oltre a verificare la capacità effettiva del coniuge obbligato di dare attuazione concreta all’obbligazione imposta, accerti che l’omissione abbia effettivamente privato i beneficiari dei mezzi di sopravvivenza e che la violazione sia addebitabile all’esclusiva e colposa volontà dell’obbligato e non ad una certa impossibilità di adempiervi.
In guisa, appare come la mera incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità oggettiva di far fronte agli adempimenti sanciti dal provvedimento giudiziale, a seguito di separazione o divorzio, deve configurarsi, dunque, come un’assoluta.
Tuttavia, qualora si accerti che nel periodo in cui si era verificato l’inadempimento l’obbligato avesse percepito somme, seppur modeste, omettendo comunque di garantire il sostentamento sancito giudizialmente, il giudice deve dare applicazione alle pene previste dalla legge.
Attraverso il d.lgs. n. 21/2018 in vigore dal 06 aprile 2018 è stato introdotto l’art. 570 bis c.p., in un’ottica di ampliamento delle tutele e delle condotte integranti gli estremi del reato. rispetto a quelle previste dall’art. 570 limitante la pena al genitore è applicabile qualora esso si sottragga con ogni mezzo a fornire i mezzi di sostentamento, nel testo del nuovo articolo emerge che “Le pene previste dall’art. 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”, amplia il campo di applicazione della sanzione penale a tutte le situazioni di omissione all’obbligo di versare il contributo al mantenimento, salvo i casi in cui ne sussistano gravi e giustificati motivi tali da escludere la responsabilità dell’obbligato, e garantisce ai beneficiari la possibilità di esperire in tutti i casi di inadempimento i rimedi penali previsti.
Avv. Marco Mariscoli