Spesso, nelle cartelle esattoriali di Equitalia, si raggiungono cifre di molto superiori al debito originario, questo avviene perché si considerano tutti gli accessori connessi alla cartella stessa, ossia:1) l’aggio (pari al 4,5% se si paga entro i 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale oppure, se si paga oltre i 60 giorni, pari all’8%); 2) sanzioni (in media arrivano al 30%); 3) interessi di mora (4,8%); 4) spese di notifica.
Si sente spesso parlare in questi casi di usura o di anatocismo sulla cartella esattoriale, occorre però fare delle precisazioni.
L’usura si ha quando il tasso di interesse sulla cartella raggiunge o supera il 20% quindi se una cartella esattoriale aumenta a causa delle sanzioni (che non hanno nulla a che vedere con il tasso di interesse), non si potrà mai parlare di usura.
Altro problema è invece quello dell’anatocismo sulla cartella esattoriale, che si verifica quando si applicano degli interessi non solo sul capitale (ossia sulla cifra che rappresenta il debito reale del contribuente) ma sul capitale addizionato degli interessi già calcolati in precedenza.
Proprio per questo motivo ogni cartella esattoriale deve essere motivata, ossia deve riportare le modalità con le quali sono stati calcolati gli interessi, con il dettaglio che specifica, per ogni tributo di cui si chiede il versamento, anche le percentuali di interesse applicate per ogni singolo anno.
Nello specifico, i rincari che la cartella esattoriale contiene sono:
- L’aggio, che consiste in una sorta di compenso che spetta a Equitalia per la sua attività di riscossione, compenso che deve pagato dal cittadino moroso e che scatta nella misura del 4,5% della cifra che rappresenta il debito reale del cittadino moroso se la cartella viene pagata entro 60 giorni dalla notifica; se invece la cartella viene pagata oltre i 60 giorni dalla data di notifica, allora l’aggio sale all’8%;
- Gli interessi che vengono pagati nella misura annuale del 4,88% e che vengono calcolati dalla data della notifica alla data nella quale viene eseguito il pagamento secondo questa formula: imposte dovute, moltiplicato per il numero di giorni di ritardo, a sua volta moltiplicato per il tasso di interesse, il tutto diviso per 365.
Volendo ricapitolare il discorso, è importante sapere che: se la cartella viene pagata entro 60 giorni dalla notifica l’importo totale comprende: le imposte o i contributi non versati, gli interessi per l’iscrizione a ruolo (oppure gli interessi INPS o INAIL), le sanzioni civili pecuniarie (oppure, se si tratta di INPS o INAIL, le somme aggiuntive relative al premio o contributo), l’aggio (ossia il compenso di riscossione per Equitalia) in misura del 4,5% delle somme iscritte a ruolo e le spese di notifica degli avvisi notificati prima della cartella.
Se la cartella viene pagata oltre i 60 dalla notifica, allora essa riporterà ulteriori importi: gli interessi di mora, le ulteriori somme aggiuntive nel caso di contributi INPS o INAIL, l’aggio di riscossione che, in questo caso, diventa dell’8% del totale, le eventuali spese per le procedure cautelari ed esecutive (fermi, ipoteche, pignoramenti).
Da questo discorso si evince chiaramente che, qualora si riceva la notifica di una cartella esattoriale, le cose da fare sono due:
- Pagarla entro 60 giorni dalla notifica (termine valido per il pagamento di tutte le cartelle esattoriali, a prescindere dal debito in esse contenuto) in modo tale da evitare gli ulteriori aggravi che si aggiungono quando la cartella viene pagata oltre il termine di 60 giorni dalla notifica;
- Fare ricorso, se vi sono i presupposti, ricordandosi che il termine per proporre ricorso varia a seconda della natura del debito contenuto nella cartella esattoriale (entro 60 giorni dalla notifica, di fronte alla Commissione Tributaria, in caso di tributi; entro 40 giorni dalla notifica, di fronte al Giudice del Lavoro, in caso di contributi; entro 30 giorni dalla notifica, di fronte al Giudice di Pace, in caso di sanzioni al Codice della Strada).
Relativamente all’anatocismo, esso è vietato dalla legge e consiste, secondo l’articolo 1283 del Codice Civile, nell’applicazione degli interessi su altri interessi già calcolati.
Nel caso delle cartelle di pagamento di Equitalia, si verifica l’anatocismo (e quindi la cartella esattoriale è illegittima) quando vengono applicati degli interessi su atri interessi già calcolati o su sanzioni già calcolate.
Nello specifico l’anatocismo sulle cartelle di pagamento di Equitalia si può verificare in tre modi:
- l’anatocismo nel calcolo degli interessi di mora: in questo caso la base di calcolo, che dovrebbe essere solo la somma iscritta a ruolo, viene invece accresciuta degli interessi di ritardata iscrizione e delle sanzioni;
- l’anatocismo nel calcolo dell’aggio: il compenso di Equitalia per la riscossione va calcolato solo sulla base della somma iscritta a ruolo invece spesso avviene che venga calcolato su una somma che comprende anche gli interessi di ritardata iscrizione, le sanzioni e anche gli interessi di mora;
- l’anatocismo degli interessi di dilazione: in caso di rateizzo, Equitalia dovrebbe applicare gli interessi solo sulla somma iscritta a ruolo invece spesso avviene che gli interessi vengano calcolati su una somma che comprende anche gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni.
Avv. Luca Serafino De Simone