Uno degli strumenti più frequenti utilizzati da Equitalia per recuperare le somme indicate nelle cartelle esattoriali non pagate è quello del pignoramento presso terzi.
Il pignoramento presso terzi consiste in un’apposizione di un vincolo di disponibilità sui beni o sui crediti di cui è titolare il debitore ma che si trovano sotto la disponibilità di un terzo soggetto (ad esempio il datore di lavoro quando non ha ancora versato lo stipendio al dipendente oppure la banca presso la quale sono depositate delle somme).
Va detta, come prima cosa, che nel pignoramento presso terzi Equitalia è molto avvantaggiata, questo perché può servirsi dei dati che confluiscono all’anagrafe tributaria da parte di tutti gli intermediari e gli operatori finanziari e, così facendo, riesce a scoprire con certezza il luogo in cui i debitori posseggono dei risparmi o il luogo in cui essi sono impiegati.
Nello specifico, una volta che sono decaduti i 60 giorni entro i quali il contribuente deve pagare la cartella esattoriale Equitalia, prima di procedere al pignoramento presso terzi, ha la facoltà di notificare al terzo una richiesta di informazioni in ordine alle cose o alle somme da questi dovute al debitore che non ha ottemperato al pagamento della cartella esattoriale.
Nella lettera di informazioni va indicato un termine per la risposta che non può essere inferiore ai 30 giorni ma è importante specificare che questa richiesta di informazioni non preclude l’attivazione, da parte di Equitalia, di misure cautelari esecutive (l’iscrizione del fermo amministrativo o dell’ipoteca).
Equitalia, quando avvia il pignoramento presso terzi, può ordinare al terzo il pagamento di quanto dovuto direttamente nelle proprie mani, saltando quindi la fase della citazione davanti al Giudice dell’Esecuzione (cosa invece obbligatoria nei pignoramenti avviati da soggetti privati), il pignoramento deve poi avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento per le somme già scadute a tale data e, per quanto riguarda le altre somme, entro ciascuna scadenza per esse prestabilita.
Sia il debitore che il terzo devono ricevere la notifica dell’atto di pignoramento, così facendo infatti si mette il contribuente in condizione di venire a conoscenza del pignoramento e di poter segnalare, all’Equitalia, l’inesistenza della propria pretesa (ad esempio perché la cartella è stata già pagata, oppure prescritta oppure annullata dal Giudice) e gli consente, inoltre, la possibilità di difendersi in Tribunale mediante l’opposizione all’esecuzione (contestando, nel merito, la pretesa debitoria da parte di Equitalia) oppure l’opposizione agli atti esecutivi (contestando cioè la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione).
In generale, le tipologie di pignoramento alle quali Equitalia ricorre più spesso sono il quinto dello stipendio e della pensione (anche quella di invalidità civile può essere pignorata), l’intero saldo del conto corrente, i beni di un certo valore artistico, gli oggetti di antiquariato, i beni di lusso (case di lusso, ville, castelli, palazzi storici), l’autovettura tramite il fermo amministrativo (purchè non si tratti di un veicolo strumentale all’impresa o alla professione).
Vi sono però dei beni che non possono essere sottratti alla disponibilità del debitore perché costituiscono l’insieme dei mezzi economici necessari all’individuo per mantenere un’esistenza dignitosa per sé e per la propria famiglia, sono quei beni che rappresentano il minimo vitale impignorabile e che, nello specifico, sono:
- La prima casa: deve però trattarsi dell’unico immobile posseduto dal debitore, deve essere un fabbricato con destinazione catastale abitativa, non deve essere un immobile di lusso o classificabile come A8 (ville) o A9 (castelli) e deve trattarsi dell’immobile di residenza anagrafica del debitore;
- La casa inserita nel fondo patrimoniale: il fondo patrimoniale deve però essere costituito da più di cinque anni e il debito indicato nella cartella esattoriale non deve essere dipeso da un’azienda o da una qualsiasi altra attività commerciale che costituisca l’unica fonte di reddito familiare;
- l’ultimo compenso corrisposto al lavoratore dipendente;
- i beni immobili impignorabili: sono quelli essenziali alla vita quotidiana del debitore e dei suoi familiari come ad esempio i beni alimentari, gli elettrodomestici, i letti, i tavoli e le sedie da pranzo, gli armadi, i guardaroba, gli utensili (sono esclusi i beni che hanno un valore artistico o di antiquariato);
- gli oggetti che hanno un valore religioso;
- i beni che, in particolari situazioni economiche, sono il sostentamento delle persone;
- l’assicurazione sulla vita;
- i sussidi di maternità o di malattia erogati dagli enti di assistenza;
- le pensioni sotto il minimo vitale, corrispondente alla somma di Euro 525,89.
Avv. Luca Serafino De Simone