All’esito delle udienze del 26 febbraio 2015, le Sezioni Unite si sono pronunciate su importanti questioni controverse sorte a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, in particolare sulla nozione di pena illegale affrontando le connesse implicazioni sulle sanzioni inflitte con sentenze irrevocabili.
Prima questione (ric. De Costanzo; rel R.M. Blaiotta):
“se, a seguito della dichiarazione d’incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. n. 272/2005, come modificato dalla legge n. 49/2006, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32/2014, debbono ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall’entrata in vigore di detta legge e fino all’entrata in vigore del d.l. n. 36/2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 309/1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49/2006”.
Soluzione: “Negativa. La Corte ha altresì chiarito che i medicinali compresi nella Tabella V introdotta dalla novella del 2014 sono sanzionati ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90 in quanto contengono principi attivi di cui alle Tabelle da I a IV”.
Seconda questione (ric. Sebbar El Mostafa; rel. M. Fumo):
“se l’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R 309/90 in relazione alle droghe leggere, quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014”.
Soluzione: “Affermativa”.
Terza questione (ric. Jazouli; rel. G. Fidelbo):
A) “se per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. 309/90, in relazione alle droghe leggere, la pena applicata con sentenza di patteggiamento sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile”.
B) “se sia rilevabile d’ufficio, nel giudizio di cassazione, l’illegalità della pena conseguente a dichiarazione d’incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso”
Soluzioni: “Affermative per i quesiti A e B.”
Quarta questione (ric. Marcon; rel. G. Fidelbo):
“se la pena applicata su richiesta delle parti per i delitti previsti dall’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 in relazione alle droghe leggere, con pronuncia divenuta irrevocabile prima della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, debba essere necessariamente rideterminata in sede di esecuzione”.
Soluzione: “Affermativa, con la precisazione che la pena deve essere rideterminata attraverso la rinegoziazione dell’accordo tra le parti, ratificato dal giudice dell’esecuzione, che viene interessato attraverso l’incidente di esecuzione attivato dal condannato o dal pubblico ministero; e che in caso di mancato accordo il giudice dell’esecuzione provvede alla rideterminazione della pena in base ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 codice penale”.
Avv. Giampaolo Leggieri