Con l’abolizione della figura del “Pretore” (02.07.1999), nacque l’equivoco che il noto istituto della cosiddetta “ora contumaciale”, fosse oramai decaduto insieme al Giudice pretorile.
S’aggiunga come il “nuovo “ organo giudicante del Giudice di Pace aveva assunto sopra di sé diverse funzioni e prerogative proprie del precedente Pretore. Tra queste anche, per quel che concerne la vicenda in esame, il termine orario per la dichiarazione di contumacia della parte convenuta.
Di recente è accaduto che sia in primo grado che nel successivo grado d’impugnazione i magistrati abbiano escluso l’effetto vincolante - e posto a tutela del diritto di difesa - della norma processuale; la parte convenuta pertanto ha investito della vicenda la Suprema Corte ritenendo illegittima la violazione al dettato codicistico . In particolare, si lamenta nel ricorso che la sentenza (Giudice di Pace) fosse stata impugnata proprio per tale violazione del diritto alla difesa, e che il Tribunale di Roma avesse respinto l'appello affermando che non ci sarebbe alcun obbligo per il giudice di attendere un'ora.
La Corte di Legittimità ha rammentato necessariamente come "… in tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. codice di procedura civile prevede che la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell'art. 171 ultimo comma del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza …". Pertanto la Corte di Cassazione (Ord. 22.09.2014 n. 19942) ha ovviamente accolto il ricorso della parte convenuta avverso la sentenza d’appello la quale, si ribadisce, confermava la contumacia della convenuta in un giudizio avente ad oggetto l’impugnazione, ex art. 22 L. 698/1981, di una cartella di pagamento innanzi al Giudice di Pace di Ostia. Nella circostanza difatti, quest’ultimo aveva accolto il ricorso nella contumacia delle parti convenute. Una di queste, nello specifico la Provincia di Roma, impugnava però la pronuncia del Giudice di Pace, evidenziando che la parte medesima era giunta in udienza appena 12 minuti dopo l’orario indicato nel decreto di fissazione dell'udienza, ma il Giudicante al suo arrivo si era già pronunciato con un provvedimento, tra l’altro, d’accoglimento dell’opposizione. Il Tribunale, a sua volta, rigettava l’appello dichiarando che non sussiste alcun obbligo per il Giudicante d’attendere i noti “ sessanta minuti” prima di procedere in contumacia.
Si riportano qui di seguito i passi più rilevanti dell’ordinanza della Suprema Corte:
“… Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 23 dicembre 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: " M.A., con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22 dinanzi al Giudice di pace di Ostia, impugnò in funzione recuperatoria la cartella di pagamento n. (OMISSIS), assumendo, tra l'altro, l'omessa notificazione del verbale di accertamento. Il Giudice di pace di Ostia, alla prima udienza del 20 maggio 2011, nella contumacia delle parti convenute (la Provincia di Roma e la s.p.a. Equitalia Gerit), accolse il ricorso. Il Giudice osservò che, nella duplice contumacia di esattore ed ente impositore, neppure risultava riprodotta la copia del verbale nel corpo della cartella. La Provincia di Roma proponeva appello, lamentando violazione dell'art. 59 disp. att. cod. proc. civ. e del diritto di difesa dell'Amministrazione provinciale, rilevando che la funzionaria delegata dell'Amministrazione si era presentata in udienza alle ore 11,42 del 20 maggio 2011, anzichè alle ore 11,30 come indicato nel decreto di fissazione dell'udienza, e che, all'arrivo della funzionaria in udienza, il Giudice di pace aveva già chiuso il verbale e pronunciato il provvedimento di accoglimento dell'opposizione senza aspettare il decorso dell'ora contumaciale. Il Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, con sentenza in data 21 marzo 2013, ha respinto il gravame, rilevando che non vi è alcun obbligo di aspettare sessanta minuti prima di procedere in contumacia. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la Provincia ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 giugno 2013, sulla base di un motivo.
“ … L'unico motivo di ricorso è manifestamente fondato, perchè, in tema di disciplina delle udienze, l'art. 59 disp. att. cod. proc. civ. prevede che la dichiarazione di contumacia della parte non costituita è fatta dal giudice di pace a norma dell'art. 171, u.c., del codice, quando è decorsa almeno un'ora dall'apertura dell'udienza (cfr. Cass., Sez. 2, 19 ottobre 2012, n. 18048). Di qui la sussistenza del vizio denunciato, posto che, dinanzi al Giudice di pace, la prima udienza si è svolta nell'orario fissato del decreto, con discussione ed immediata lettura del dispositivo, con dichiarazione di contumacia dell'Amministrazione provinciale, senza attendere il decorso di almeno un'ora dall'apertura dell'udienza. Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio per esservi accolto …".
“ … La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 luglio 2014. Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2014 … “
Avv. Antonio Strillacci