Corte di Cassazione, sez. I pen., 22 dicembre – 30 dicembre 2014, n. 53781
Corte di Cassazione, sez. I pen., 27 giugno – 31 luglio 2014, n. 34073
(E’ esclusa l'ultrattività’ di norme non convertite in legge (art.77, comma terzo, Cost.); in assenza di una disciplina transitoria deve farsi applicazione del principio TEMPUS REGIT ACTUM; è legittimo procedere allo scioglimento del cumulo di pene concorrenti per valutare l'ammissibilità della domanda)
La Corte di Cassazione, con le pronunce indicate, ha fatto chiarezza sulla questione dell’applicazione della liberazione anticipata speciale (art. 4 d.l. 23 dicembre 2013 n. 146, conv. con modif. in legge 21 febbraio 2014 n. 10), a favore di condannati per reati ostativi (art. 4-bis ord. penit.), i quali hanno formalizzato la loro richiesta sotto la vigenza dell’originario d.l. n. 146/13, prima della sua conversione. Nella formulazione originaria, infatti, l’art. 4 d.l. n. 146/2013 includeva, tra i beneficiari della liberazione anticipata speciale, anche i condannati per delitti ostativi di cui all’art. 4-bis cit. “soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità”. Secondo gli indirizzi governativi, le finalità dell’istituto dovevano rinvenirsi nella funzione rieducativa, in quella deflativa del sovraffollamento carcerario e in quella compensativa per una detenzione inumana e degradante.
In sede di conversione, però, l’art. 4 del d.l. 146/2013 viene parzialmente riscritto. L’esito normativo, di assoluta scadente fattura (non ultima l’assenza di una disciplina transitoria), comporterà l’esclusione netta dei condannati per delitti ex art. 4-bis ord. penit. dalla possibilità di accedere al beneficio speciale.
Sulla questione ermeneutica, la giurisprudenza di merito aveva assunto posizioni oscillanti: in senso favorevole alla concessione del beneficio speciale il Magistrato di Sorv. di Roma, 29 maggio 2014, est. Bruno ed il Magistrato di Sorv. di Vercelli, 19 giugno 2014, Fiorentin. Per l’orientamento contrario: Trib. di Sorv. di Torino, 17 giugno 2014, est. Vignera; Trib. di Sorv. di Milano, 30 giugno 2014, est. Panasiti; Trib. di Sorv. di Venezia, 14 settembre 2014; Trib.le di Sorv. di Catania, 8 ottobre 2014, est. Marchionni.
Alla “babele” giurisprudenziale la Suprema Corte ha risposto ricordando come le S.U. hanno stabilito che le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene detentive e le misure alternative alla detenzione, non hanno carattere di norme penali sostanziali, pertanto, in assenza di una disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum e non alle regole dettate in materia di successione di norme penali sostanziali nel tempo dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25 Cost. (Corte di Cassazione, S.U. n. 24561/2006; S.U. n. 20/1998).
Principi analoghi sono stati affermati dalla Corte Costituzionale (ord. n. 10/1981; sent. n. 376/1997) e dalla Corte EDU (sentenza Grande Camera del 21/10/2013, del Rio Prada c/ Spagna; Giza c/ Polonia del 23/10/2012; Monne c/ Francia del 1°/04/2008).
Ai sensi dell’art. 77, ultimo comma, Costituzione, la norma non convertita in legge contenuta in un decreto, perde efficacia sin dall’inizio, non avendo attitudine ad inserirsi in un fenomeno successorio disciplinato dall’art. 2 c.p. concernente le norme penali sostanziali. Di conseguenza la disposizione contenuta nell’art. 4 d.l. n. 146/13 non recepita nella legge n. 10/14, non è suscettibile di avere vigore ultrattivo per i comportamenti pregressi.
Tuttavia in presenza di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti, è legittimo, nel corso dell’esecuzione, lo scioglimento del cumulo, quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessone di un beneficio, ivi compreso quello della liberazione anticipata speciale.
Avv. Giampaolo Leggieri