Cass. Pen. Sez. I, ord. 16/12/2014 (dep. 14/01/2015) n. 1624, Pres. Siotto, Rel. Vecchio.
La mancata notifica dell’avviso dell’udienza in camera di consiglio al difensore di fiducia dell’imputato integra una nullità a “regime assoluto” ovvero a “regime intermedio”, sanabile per effetto dell’acquiescenza del difensore nominato d’ufficio e quindi della decadenza della parte dal diritto di far valere l’invalidità. Nel caso di nullità assoluta si verificherebbe l’insanabilità e la rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento, nella seconda ipotesi, verificata l’intervenuta sanatoria, si avrebbe il rigetto di ogni relativa impugnazione.
Sulla questione rimessa ai sensi dell’art. 618 c.p.p. alle SS.UU. sussiste un contrasto giurisprudenziale.
Secondo un primo orientamento, l’omessa notifica dell’avviso di udienza al difensore di fiducia dell’imputato determina una “nullità assoluta” (Cass. pen. Sez. I, 16/05/2014, n. 20449, Zambon): si ha una lesione al diritto di difesa nel caso di omessa notifica al difensore di fiducia sostituito in udienza da un difensore d’ufficio appositamente nominato. A sostegno di questo indirizzo si citano: l’ art. 97, comma 3, c.p.p. secondo cui la nomina del difensore d’ufficio interviene soltanto qualora la persona indagata o l’imputato sia priva di un difensore di fiducia; l’art. 179 c.p.p. che prescrive come insanabili e rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità derivanti dall’assenza del difensore di fiducia nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza.
Un secondo indirizzo interpretativo utilizza piuttosto un criterio logico-giuridico e letterario che impone di considerare l’art. 179, comma 1, c.p.p. relativo alla sola ipotesi di radicale e oggettiva assenza di difesa tecnica. Questa differente posizione si riporta ad una serie di pronunce in materia di procedimenti camerali partecipati e di giudizio che hanno affermato sussistere la qualificazione giuridica di “nullità intermedia” (Cfr. SS.UU. 20/09/1997 n. 2, Procopio, la quale ha riconosciuto, in materia di interrogatorio di garanzia, che l’omesso avviso al difensore di fiducia nominato tempestivamente determina una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p.). Secondo questo secondo orientamento, l’omesso avviso al difensore di fiducia non priva “in concreto” l’imputato della necessaria assistenza tecnica. L’art. 179, comma 1, c.p.p. dispone la nullità assoluta connessa all’assenza del difensore di fiducia nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, pertanto la presenza del difensore di ufficio escluderebbe questo regime giuridico; d’altra parte quando la norma si riferisce all’assenza del difensore, allude indistintamente sia alla difesa fiduciaria che a quella d’ufficio. La sostanziale equiparazione della difesa di ufficio a quella di fiducia si ricava dalla sistematica del codice. Essi hanno, infatti, gli stessi diritti e doveri nella tutela dell’intera vicenda processuale e sostanziale dell’assistito (Cass. pen. Sez. II 3/01/2005, n. 36, Medile). Ciò spiega “il diritto ad un termine congruo” riconosciuto al difensore d’ufficio che ne faccia richiesta (art. 108, comma 1, c.p.p.).
Ad avviso della Suprema Corte rimettente, “le nullità assolute si correlano a patologie radicali”, vizi che incidono sulla essenza stessa del processo, come l’assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. In tale prospettiva, non sono assimilabili le ipotesi: a) del procedimento svoltosi senza difesa tecnica e b) del processo celebrato invece “con l’intervento del difensore di ufficio, sebbene con inosservanza delle disposizioni relative all’avviso (e alla conseguente partecipazione) del difensore di fiducia erroneamente pretermesso”. Non sarebbe meritoria l’opzione ermeneutica che conduce ad una proliferazione delle nullità assolute in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 177 c.p.p. La fattispecie processuale in esame appartiene nettamente alle ipotesi che concernono l’assistenza dell’imputato ai sensi dell’art. 178, lett. c), c.p.p. La indebita espansione delle nullità assolute “degrada il procedimento in un caotico susseguirsi di atti, rimesso, ad libitum, alla opportunistica scelta delle parti sull’an e sul quando far valere la invalidità …”. Ostano i canoni dell’economia e della efficienza processuali, implicati dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, ult. inciso, Cost. La tutela del diritto alla difesa fiduciaria, in una prospettiva sistematica, risulta adeguatamente assicurata dalla comminatoria della “nullità generale a regime intermedio”.
Avv. Giampaolo Leggieri