L’OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE CONTRO GLI ATTI EQUITALIA (FERMO AMMINISTRATIVO, PIGNORAMENTO, ISCRIZIONE D’IPOTECA, INTIMAZIONE DI PAGAMENTO ECC.) PER CREDITI NON TRIBUTARI - FORME E TERMINI PROCESSUALI
La Giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte chiarito che il ricorso avverso gli atti esecutivi del concessionario per la riscossione, qualora abbia ad oggetto pretese non di natura strettamente tributaria (es. contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all’erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell’art. 24 D.lg.vo 46/99 per motivi attinenti al merito della pretesa tributaria; b) proposizione dell’opposizione ai sensi dell’art. 615 cpc per questioni attinenti, tra l’altro, a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc per vizi formali dell’atto esecutivo.
Pertanto, quando si contesti il diritto di Equitalia di procedere esecutivamente (sono atti esecutivi, o comunque prodromici all’esecuzione, il fermo amministrativo, l’iscrizione d’ipoteca, l’intimazione di pagamento) lo strumento processuale da utilizzare è l’ordinario rimedio costituito dall’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cpc;
In particolare, nel caso si contesti l’insussistenza del presupposto di fatto per procedere all’esecuzione forzata (quali la mancata notifica della cartella esattoriale o anche la prescrizione della pretesa per il decorso del termine di legge) lo strumento processuale è quello dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cpc, proponibile in qualsiasi momento e svincolato quindi da qualsivoglia termine decadenziale.
Infatti, l’eventuale intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Igs n. 46/99 non preclude affatto la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come ad esempio la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.
Ciò vale in particolare quando l’eccezione di prescrizione o della mancata notifica della cartella di pagamento non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della stessa, ricuperando un mezzo di opposizione della pretesa nel merito, bensì solo al fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l’azione esecutiva, e quindi l’inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non intende discutere nel merito la pretesa tributaria recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, bensì unicamente eccepire l’estinzione del credito fatto valere dall’amministrazione per mancata notifica della cartella esattoriale, o per la prescrizione della pretesa, l’azione non è dunque soggetta a termini di decadenza.
Quanto alla forma, se la competenza appartiene al Giudice del Lavoro (ad esempio per crediti di natura previdenziale) si applicano le disposizioni di cui agli artt. 409 e seguenti del codice di procedura civile, e quindi l’opposizione si introduce con ricorso avente il contenuto previsto dall’art. 414 cpc. Se la competenza appartiene invece al Giudice Ordinario, l’azione si propone con citazione ex art. 163 e ss. Cpc, e si applicano le regole processuali del giudizio ordinario.
Avv. Antonio Rubinetti