La disciplina del termine entro il quale Equitalia può iniziare il pignoramento nei confronti del debitore è differente rispetto a quella relativa alla prescrizione del debito contenuto nella cartella esattoriale.
Si è visto che il debito contenuto nella cartella esattoriale si prescrive a seconda della sua natura, se si tratta cioè di debito di natura tributaria, di natura previdenziale oppure di natura sanzionatoria.
Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione forzata, la legge impone a Equitalia di notificare l’atto di pignoramento non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ma non oltre il termine di un anno dalla medesima notifica e questo è valido per tutte le cartelle esattoriali, a prescindere dalla natura del debito in esse contenuto.
Da quanto detto scaturisce che, se Equitalia rimane inerte e non consegna al debitore l’atto di pignoramento entro un anno dal ricevimento della cartella esattoriale è costretta a rinnovare l’invito a pagare quanto dovuto con la notifica di un atto differente che viene chiamato intimazione di pagamento (o intimazione ad adempiere).
L’intimazione di pagamento è una sorta di diffida con cui si sollecita il debitore a corrispondere gli importi dovuti entro cinque giorni dal suo ricevimento.
Qualora Equitalia dovesse avviare il pignoramento quando è già decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza aver prima notificato l’intimazione di pagamento, il pignoramento è nullo.
L’intimazione di pagamento perde efficacia trascorsi 180 giorni, è questo il termine entro il quale Equitalia, una volta notificata l’intimazione di pagamento, deve necessariamente iniziare il pignoramento e, qualora non dovesse farlo, può notificare una seconda intimazione di pagamento che avrà anch’essa validità di 180 giorni e così via, fino alla prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale.
Notificando l’intimazione di pagamento Equitalia può dunque avviare il pignoramento sempre però che, nel frattempo, non siano scaduti i termini di prescrizione del debito che, come già detto in precedenza, sono differenti a seconda del tributo; qualora dovesse verificarsi questa ipotesi, infatti, il pignoramento non può più essere realizzato e, se Equitalia dovesse avviarlo, va considerato nullo.
La notifica dell’intimazione di pagamento avviene con le stesse forme della notifica della cartella di pagamento e quindi a mezzo raccomandata a.r. postale o con notifica a mani del debitore e interrompe la prescrizione del debito contenuto nella cartella esattoriale medesima.
L’intimazione di pagamento può essere impugnata, per vizi propri, in Commissione tributaria quando il relativo debito ha natura tributaria.
Se invece il debito da riscuotere è inferiore a 1.000,00 Euro la procedura è differente da quella appena descritta; in questo caso Equitalia, prima di iniziare l’esecuzione, deve inviare al debitore una comunicazione contenente il dettaglio di tutte le iscrizioni a ruolo e deve, poi, attendere il decorso di 120 giorni prima di iniziare l’esecuzione.
Avv. Luca Serafino De Simone