Con la presente “Newsletter”, si intendono effettuare alcuni brevi cenni in tema di recupero del credito nei rapporti tra imprenditori, qualora alla fattispecie contrattuale si applichi il diritto austriaco.
In primis, occorre fare qualche breve cenno al termine di prescrizione del diritto di credito. Il termine di prescrizione di un diritto di credito, in conformità all’Art. 1478 ABGB (Codice Civile) è pari a 30 anni: si tratta di un termine di prescrizione generale che vale in tutti i casi in cui la legge non disponga diversamente. La legge prevede in particolare che, in determinati casi, il termine di prescrizione sia pari a 3 anni: si tratta del termine più diffuso nella pratica.
La prescrizione di 3 anni, vale, in linea di principio, per i seguenti casi (Art. 1486 e ss. ABGB):
a. diritti di credito della “vita quotidiana” come crediti per il pagamento del prezzo di compravendita, per la consegna di merce o per la prestazione di servizi;
b. prestazioni di carattere continuativo (come ad es. canoni di locazione, diritto agli alimenti etc…);
c. diritto di garanzia in riferimento ai beni immobiliari;
d. diritto al risarcimento del danno.
Anche secondo il diritto austriaco il termine di prescrizione puo´essere sospeso o interrotto.
L’interruzione del termine di prescrizione può - ad esempio - essere originata da una ricognizione di debito o dalla attivazione di una azione giudiziale.
La sospensione del termine di prescrizione, secondo giurisprudenza costante, può essere invece originata dall’inizio di trattative stragiudiziali tra le parti per tutto il periodo delle trattative, purché si tratti di un termine “ragionevole” (la giurisprudenza non è precisa a riguardo) e purché, subito dopo le trattative, venga depositato l’atto di citazione. Da quanto sopra, emerge come, secondo il diritto austriaco, diversamente da quanto previsto dal diritto italiano, la notifica di una diffida ad adempiere, pertanto non abbia alcuna efficacia sospensiva o interruttiva del termine di prescrizione.
S'evidenzia inoltre che, se non è diversamente concordato tra le parti, nei rapporti tra imprenditori il Codice del Commercio austriaco prevede che gli interessi moratori siano pari alla Basiszinssatz (calcolati dalla Banca Centrale Austriaca) oltre al 9,2%.
Venendo ora a trattare, dal punto di vista operativo, la procedura per il recupero del credito, si evidenzia come sia frequente, nella prassi, l’invio di una diffida a controparte prima dell’avvio della procedura giudiziale. In generale, si concede alla controparte un termine di 14 giorni per adempiere.
Si evidenzia inoltre che, in Austria, è possibile effettuare ricerche su eventuali procedure concorsuali a carico della controparte tramite il sito del Ministero della Giustizia austriaco (http://www.edikte1.justiz.gv.at/): tale ricerca è possibile sulla base del nome della controparte.
Si segnala inoltre che, in Austria, anche le visure dei Registri immobiliari e le visure camerali possono essere sempre effettuate on-line. Relativamente alle visure camerali, a differenza di quanto previsto dal diritto italiano, la iscrizione presso il Registro delle Imprese, oltre che per le società, e´obbligatoria solo per le imprese individuali con un fatturato di oltre € 1.000.000,00 per anno o per le imprese individuali che, per due anni consecutivi, abbiano un fatturato annuo maggiore di € 700.000,00. Negli altri casi, l’imprenditore individuale non è obbligato alla iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Relativamente al recupero del credito in via giudiziale, occorre in primis precisare che, fino ad un valore di € 75.000,00, e´necessario sempre procedere tramite una procedura assimilabile al ricorso per decreto ingiuntivo (“Mahnklage”). La procedura per l’ottenimento del decreto ingiuntivo e´completamente informatizzata per l’Avvocato. Si evidenzia, inoltre, che non occorre allegare alcun tipo di documentazione probatoria relativamente al credito vantato; è sufficiente, nel ricorso, indicare il titolo sulla base del quale si chiede tale pagamento, scegliendo tra varie opzioni indicate dal sistema informatico.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, comincia a decorrere il termine di 4 settimane per la eventuale opposizione da parte del debitore; la controparte, nell’atto di opposizione non ha l‘obbligo indicare alcuna motivazione. In allegato al decreto ingiuntivo, è già presente un formulario per presentare una opposizione. Occorre tuttavia rilevare che, nonostante la facilità con la quale è possibile presentare opposizione ad una “Mahnklage”, nella prassi la maggioranza dei decreti ingiuntivi diventa definitiva: con il decreto ingiuntivo, infatti, il debitore viene informato sulle conseguenze e sulle spese da sostenere in caso di un procedimento ordinario intrapreso sulla base dell’atto di opposizione. Alla scadenza delle 4 settimane, in difetto di rituale opposizione, al decreto ingiuntivo viene apposta la formula esecutiva, che consente di procedere ad esecuzione forzata. In generale, tra il deposito del decreto ingiuntivo e l’ottenimento del titolo esecutivo, i termini sono di circa 2 mesi.
In caso di opposizione del debitore, invece, il Giudice procedente fissa la prima udienza e si radica immediatamente un procedimento ordinario di cognizione. Si evidenzia in ogni caso che, in linea di principio, un procedimento di primo grado in Austria ha una durata media circa 15-18 mesi.
Una volta ottenuto il titolo esecutivo, e´possibile procedere al deposito di una istanza di esecuzione (non esiste in conformità al diritto austriaco l’atto di precetto). In tal caso, entro il termine di 6 mesi dalla ordinanza di avvio della procedura esecutiva da parte del Tribunale competente, l’ufficiale giudiziario deve fornire un dettagliato report sulle attività´svolte e sugli eventuali beni pignorati.
Da ultimo, si evidenzia che anche in conformità al diritto austriaco, in caso di fallimento o di altra procedura concorsuale a carico del debitore e´necessario, entro i termini indicati, procedere al deposito della istanza di insinuazione al passivo. Una istanza di insinuazione tardiva e´possibile ma il Tribunale potrebbe richiedere i costi causati da tale ritardo al creditore (ad es. fissazione di una nuova udienza di verifica).